Statuto

 

Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita in Milano, via Bainsizza n. 4, un’associazione culturale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

WALKING IN FABULA PERCORSI TRA NATURA E TEATRO – ASSOCIZIONE CULTURALE

Articolo 2 – Scopo
1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la promozione di attività culturali volte ad ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria, artistica, teatrale, scientifica, cinematografica, dello sport e dell’ambiente e che siano un luogo di incontro e aggregazione assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, realizzata anche attraverso l’ideale dell’educazione permanente.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro:
realizzare attività ricreative, artistiche, culturali, compresi eventi, seminari, laboratori, conferenze, concerti, spettacoli teatrali, letture teatrali, proiezioni audiovisive, eventi enogastronomici, eventi in natura, escursionismo, centri studi, gruppi di lavoro, anche con esperti del settore e altre associazioni;

  • organizzare corsi di formazione;
  • organizzare attività di team building e team wellbeing;
  • creare un network con altre realtà culturali e/o educative, promuovendo scambi culturali;
  • produrre e diffondere proprie pubblicazioni editoriali, in qualsiasi forma, nonché il materiale esplicativo del proprio programma o di singole attività;
  • svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di spazi adibiti al perseguimento degli scopi sociali in genere, compresi anche spazi espositivi e museali;
  • partecipare a bandi emessi da qualsiasi Ente pubblico o privato e reperire sostenitori e patrocinatori pubblici e/o privati a supporto del programma in genere o di singole attività;
  • svolgere qualsiasi altra attività che sia ritenuta utile per il conseguimento degli scopi istituzionali e associativi.
    Nella propria sede, o nei locali adibiti al perseguimento dello scopo sociale, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci e loro famigliari, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

3. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio. L’associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie e personali dei propri aderenti, anche gratuite, e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L’associazione potrà inoltre affiliarsi anche ad altre associazione e/o federazioni e/o enti.

Articolo 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Quota Associativa
L’entità della quota associativa è definita annualmente dall’organo amministrativo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo e viene comunicata per iscritto direttamente agli Associati.
Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento, L’Amministratore Unico o il Segretario invia un sollecito di pagamento agli Associati che non hanno rinnovato la quota.
In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa inferiore a trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti dell’Associato. In caso di ritardo nel pagamento superiore a trenta giorni e inferiore a sessanta verrà applicata una mora decisa dall’organo amministrativo. In caso di ritardo superiore a sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione dell’associato per morosità stabilita nel presente Statuto. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5 – Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell’associazione, in qualità di associati solo le persone fisiche che partecipano, in qualsiasi forma o con qualsiasi modalità, alle attività sociali, anche ricreative e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento, entro 90 giorni, della domanda stessa da parte dell’organo amministrativo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da o per minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, né può essere rivalutata.

Articolo 6 – Diritti degli associati
1. Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall’associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. All’associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione.
3. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dall’organo amministrativo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Articolo 7 – Decadenza degli associati
1. Gli associati cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria da effettuarsi in forma scritta;
B. morosità protrattasi per oltre sessanta giorni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dall’organo amministrativo, e se collegiale, a maggioranza assoluta, pronunciata contro l’associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
D. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 2 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dall’organo amministrativo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l’associato interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
3. L’associato radiato non può più essere ammesso.
In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e l’associato perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, qualifiche e cariche sociali.

Articolo 8 – Organi
Gli organi sociali sono:
a) l’assemblea generale degli associati;
b) l’organo amministrativo nella persona dell’Amministratore Unico o sotto forma di Consiglio Direttivo;
c) il collegio dei revisori, ove ritenuto necessario previa delibera dell’Assemblea.

Articolo 9 – Funzionamento dell’assemblea
1. L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta all’organo amministrativo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte dell’organo amministrativo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dall’Amministratore Unico o dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L’assemblea può, inoltre, essere convocata ad opera del Collegio dei revisori, se esistente.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dall’organo amministrativo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 – Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro associato.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione, se esistente, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, raccomandata, anche a mano, o mediante avviso pubblicato sull’eventuale sito web gestito dall’Associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea deve essere indetta a cura dell’organo amministrativo e convocata dall’Amministratore Unico o dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno 8 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione, se esistente, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, raccomandata, anche a mano, o mediante avviso pubblicato sull’eventuale sito web gestito dall’Associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 14 – Struttura dell’Organo Amministrativo e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. L’associazione è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio Direttivo, composto da un numero stabilito dall’assemblea almeno pari a 3 membri (e se maggiore comunque dispari) eletti, compreso il Presidente, dall’assemblea stessa. L’Amministratore Unico o il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a revoca o dimissioni, o fino alla minor durata deliberata all’atto della nomina, e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito può nominare dei delegati per specifiche attività o funzioni e un segretario. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti degli eventuali organismi di affiliazione.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 – Dimissioni
1. Se per qualsiasi causa viene a cessare la maggioranza dei consiglieri, decade l’intero Consiglio e il Presidente deve provvedere a convocare l’Assemblea Ordinaria nel più breve tempo possibile per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente, se nominato, o da uno dei Consiglieri su designazione dei superstiti, fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 – Compiti dell’Organo Amministrativo
Sono compiti dell’Amministratore Unico o del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c) convocare l’assemblea ordinaria dei soci da indire almeno una volta all’anno e l’assemblea straordinaria, quando necessario;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 18 – Il Presidente
Il Presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 19 – Il rendiconto
1. L’Amministratore Unico, o il Consiglio Direttivo, redige il rendiconto annuale dell’associazione sotto forma di bilancio, o comunque nelle forme previste dalla legge, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 20 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 21 – Entrate e Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall’organo amministrativo, dagli introiti delle attività sociali e istituzionali, dai contributi di enti, istituzioni pubbliche, associazioni nonché organismi anche internazionali, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività, anche ricreative, organizzate dall’associazione.
Il patrimonio potrà essere costituito anche dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione.
È fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 22 – Sezioni
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 23 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla legge o in mancanza nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia ove ha sede l’associazione.

Articolo 24 – Collegio dei Revisori
L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno e fatti salvi eventuali obblighi di legge , può nominare un Collegio dei Revisori. Il Collegio è composto da tre membri di cui almeno uno che assume la carica di Presidente deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero della Giustizia.
A tale organo compete il controllo contabile e di legittimità dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi e la scadenza coincide con la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo al terzo esercizio della loro carica.
Qualora vengano a mancare uno o più membri, il Collegio deve essere reintegrato attraverso la convocazione dell’Assemblea e l’elezione dei mancanti che rimarranno in carica fino alla scadenza dell’originario Collegio. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti il Collegio dovrà essere nominato nella sua interezza.

Articolo 25 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, può nominare, se necessario, uno o più liquidatori e delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti degli organismi a cui l’associazione sarà eventualmente affiliata e, in subordine, le norme del Codice Civile.

Piacenza, 23.04.2018

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